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Fatturazione elettronica: tra burocrazia ed opportunità

Comincia novembre e l’argomento del giorno, per i professionisti del settore ma non solo, sembra essere l’imminente adempimento della fattura elettronica. Molti con entusiasmo lo acclamano come la soluzione delle inutili scartoffie, altri lo denigrano a una mera speculazione commerciale o comunque un inopportuno aumento degli adempimenti burocratici, ma alla fine, questa benedetta fattura elettronica, cos’è?
Purtroppo come tutte le cose c’è sempre lo speculatore che vuole farci sopra altissimi guadagni senza di fatto erogare nulla e poi c’è lo Stato che ha visto nel sistema un valido supporto per agevolare le proprie verifiche e la lotta all’evasione/elusione (qualcuno mi spieghi se gli evasori/elusori emettono fattura in Italia). Quindi anche se approvo l’iniziativa, purtroppo devo evidenziare una carenza, ossia la mancata semplificazione nonostante l’innovazione richiesta.

Mi riferisco al fatto che non è ancora stato abolito l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture per prestazioni sanitarie all’anagrafe tributaria, tramite il sistema della tessera sanitaria. Oppure gli adempimenti provvisori, i famosi modelli INTRA che nonostante l’obbligo della comunicazione su base mensile delle operazioni, da e verso soggetti esteri, rimane ancora con

l’obbligo di trasmissione di detti modelli “provvisori”.

E questo nonostante poi il sistema elettronico, quando si rientra nella fattispecie dell’art. 6 comma 8 dlgs 472/97, aumenti i casi in cui si debba regolarizzare gli acquisti non documentati entro i quattro mesi. Anzi, pure nel caso di mancato recapito per cause non imputabili al soggetto, il cedente deve tempestivamente comunicare che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Concludo con quanto recentemente emanato dal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: e cioè che si potranno consultare le fatture elettroniche e le note di variazione transitate dal SdI (Sistema di Interscambio) dopo aver formalizzato un’apposita comunicazione al contribuente.

Bene. E’ tutto? No, perché devo rilevare un sistema con ancora grosse criticità.
Si parte con la data di emissione che si sdoppia in una doppia annotazione, che è prevista per quella di effettuazione dell’operazione e poi la data di emissione (consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione delle controparte della fattura). Nei casi poi di inversione contabile (in conseguenza dell’art. 17 dpr 633/72) oltre alla e-fattura andrà emesso un ulteriore documento allegato alla stessa contenente i dati necessari all’integrazione prevista.

Parliamo poi del caso in cui SdI (Sistema di Interscambio) scarti le fatture con datori del concessionario e/o committente privo di codice fiscale e/o numero di partita IVA ignorando la presenza di fatture semplificate per le quali la stessa normativa non da alcun obbligo. Altra situazione calda è quella dei cosiddetti transfrontalieri per i quali il provvedimento del 30/4/2018 ha introdotto la possibilità di emettere fatture elettroniche attive (Dte) evitando così la comunicazione dei dati mensili ma di contro non ha escluso l’obbligo per le fatture ricevute (Dtr).Ultima chicca di questi giorni è l’introduzione di un nuovo registro SU SUPPORTO CARTACEO necessario per il deposito della delega per l’accesso al servizio di fatturazione e conservazione elettronica con richiesta di apposita attestazione di conformità della firma del contribuente e la consegna di una procura speciale (di cui all’aperto. 63 dpr 600/73).
Possiamo ora dire che non ci mancherà di approfondire il tema e che le danze si sono aperte… Buon divertimento.

Alberto De Franceschi -Tributarista –

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