Deducibile l’affitto prima casa? Si!
Rubrica a cura del tributarista Alberto De Franceschi
L’art. 16 del Tuir – “Detrazioni per canoni di locazione”, riconosce una detrazione d’imposta per la stipula dei contratti di locazione della prima casa ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’agevolazione è limitata, però, ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti stipulati per l’abitazione principale. L’agevolazione è riconosciuta a prescindere dalla durata del contratto.
Quali sono le regole per l’importo della detrazione
La detrazione è in cifra fissa, quindi non rapportata al canone corrisposto, ma varia in base a:
– scaglioni di reddito;
– tipologia del contratto (canone libero o concordato);
– età del titolare.
In tutti i casi l’importo spettante va calcolato in base al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
C’è un vincolo di residenza anagrafica?
La norma questione non vincola la concessione dell’agevolazione fiscale al requisito della residenza anagrafica, tranne che in un singolo caso specifico, ossia quello del trasferimento della residenza per motivi di lavoro (vedi oltre). A stabilirlo il comma 1-quinquies dello stesso art. 16 secondo il quale “Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Nessun accenno, quindi, alla residenza in senso anagrafico, e di conseguenza per usufruire della detrazione è sufficiente l’autocertificazione del domicilio e dell’utilizzo dell’immobile.
Agevolazione da dividersi tra tutti i titolari del contratto
L’agevolazione fiscale è riconosciuta a tutti i titolari del contratto pro quota. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori, quindi, ciascuno potrà fruire solo della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante. Un principio, questo, che si applica anche nel caso in cui diversi titolari abbiano redditi o età diverse e abbiano di conseguenza diritto all’agevolazione in
misura diversa. In questo caso, a ciascuno sarà riconosciuto l’importo spettante a prescindere da quello attribuito agli altri titolari.
Rimborso in caso di incapienza
È possibile usufruire dell’agevolazione riconosciuta dall’art. 16 anche in caso di incapienza. Il comma 1-sexies dell’articolo prevede infatti che qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Questa somma, come stabilito dal d.m. 11
febbraio 2008, può essere utilizzata in compensazione di altre imposte, ovvero essere computata in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo, o essere chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Affitto prima casa a canone libero
Detrazione di 300 o 150 euro per le locazioni a canone libero. Non c’è differenza in base alla durata del contratto. Il comma 1 dell’art. 16 del Tuir, riconosce la detrazione di 300 o 150 euro per l’affitto dell’abitazione principale qualunque sia la tipologia di contratto. È indifferente la durata. Per l’agevolazione conta solo la destinazione dell’immobile a prima casa.Il testo, infatti, specifica che la disposizione si applica ai contratti regolati dalla fa genericamente riferimento alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza alcun riferimento specifico ai singoli articoli. Non essendoci alcun limite di legge non vanno prese in considerazione solo le locazioni con durata 4+4, ma a qualunque tipologia di contratto. Agevolazione concessa, quindi, anche in caso di transitorio, purché, ovviamente, si tratti sempre di prima casa.
Detrazione ammessa anche senza i riferimenti alla legge sulle locazioni.
È possibile usufruire dell’agevolazione anche se nel contratto non si fa riferimento alla legge 431/1919, perché, ad esempio, si tratta di contratti stipulati in precedenza e successivamente rinnovati. È infatti, lo stesso comma 6 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che “i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”. Agevolazione ammessa anche nel caso in cui si tratti di contratti sostituiti dopo l’entrata in vigore della legge ma senza alcuno specifico riferimento a questa, perché il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem.
Documentazione necessaria:
– Contratto di locazione registrato;
– residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
– contratto di locazione registrato;
– residenza o autocertificazione domicilio nell’immobile.
Alberto De Franceschi – Tributarista qualificato
LE VOSTRE DOMANDE
GIANLUIGI: In base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1-sexies, del Tuir l’incapienza dalla detrazione per canoni di locazione può essere riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto?
RISPOSTA: Sì. Il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 2008, concernente detrazioni per canoni di locazione,
nel disciplinare le modalità per il riconoscimento dell’incapienza fa espresso riferimento alla “detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato Tuir”.
EGON: Chi possiede una prima casa data in locazione e a sua volta va in affitto, ha diritto al bonus?
RISPOSTA: Sì, il fatto di possedere un’abitazione non è una limitazione, dato che la legge non contiene alcuna indicazione relativamente alle tipologie di reddito da considerare ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione. Occorre, ovviamente, che il reddito complessivo risulti entro la soglia massima prevista.
MARTA: È possibile avere la detrazione per l’affitto della prima casa se si possiede un’abitazione data in uso gratuito ad un proprio familiare e per questo indicata come “prima casa” nel quadro B relativo ai redditi da fabbricato?
RISPOSTA: No, in questo caso l’agevolazione non è ammessa. Il concetto di prima casa, infatti, presuppone che si tratti di un unico immobile, non è possibile, quindi, qualificare come prima casa sia quella data in uso ai parenti sia quella nella quale si abita con un contratto di locazione.
FILIPPO: In caso di contratto di vecchia data intestato al coniuge deceduto, la moglie può avere la detrazione?
RISPOSTA: Sì, anche in questo caso si ha diritto al bonus. L’articolo 6 della legge 392/1978 tuttora in vigore, stabilisce infatti che in caso di successione, il coniuge subentra nella titolarità del contratto. Di conseguenza l’agevolazione fiscale deve essere riconosciuta anche in questo caso.
FRANCA: La detrazione per i contratti diversi da quelli a canone concordato, è cumulabile con il Contributo fondo affitti dato che non viene indicata un’incompatibilità specifica?
RISPOSTA: No. L’art. 10, comma 2 della legge 431 del 1998, stabilisce che la detrazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 10 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale non è cumulabile con i contributi integrativi dei canoni di locazione erogati in favore di determinate categorie di conduttori. La non cumulabilità tra il Contributo fondo affitti e le detrazioni per l’affitto della prima casa, quindi, sussiste per qualunque sia la tipologia di contratto stipulato.
Alberto De Franceschi