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Intermediazione immobiliare
E’ previsto uno sconto fiscale per la fattura dell’agenzia immobiliare. L’agevolazione su un massimo di 1.000 euro di spesa produce una detrazione del 19% sui compensi pagati alle agenzie di intermediazione immobiliare. E’ però obbligatoria la registrazione del compromesso se si paga prima del rogito.
Lo sconto fiscale è riconosciuto, però, esclusivamente per l’attività di intermediazione finalizzata all’acquisto di immobili ad uso abitativo da destinare ad abitazione principale. La finalizzazione dell’acquisto è una condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione. Di conseguenza se l’acquisto viene meno la detrazione non può più essere riconosciuta. E non è ammessa neppure se si compra solo un box, anche se questo è destinato a diventare pertinenza dell’abitazione principale.

Una detrazione per tutti gli acquirenti compreso l’usufruttuario
L’importo sul quale applicare la detrazione è fissato in un massimo di 1.000 euro,da dividersi tra tutti gli eventuali comproprietari in base alla percentuale di acquisto. In pratica per l’agevolazione si deve far riferimento esclusivamente alla quota di proprietà a prescindere dall’intestatario della fattura.
Questo principio si applica anche nel caso in cui si tratti di acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto. A condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, in sostanza, l’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà.

E’ sufficiente il compromesso?
L’agevolazione è riconosciuta anche se il pagamento dell’intermediazione avviene al momento del compromesso e il rogito l’anno successivo. É determinante, infatti, solo il fatto che la somma sia finalizzata all’acquisto dell’immobile. Per questo, peraltro, è ammessa la detrazione anche se la somma per l’intermediazione viene pagata ancora prima della stipula del compromesso, purché, appunto, ci sia poi la prova data dall’effettivo acquisto.

Documentazione necessaria

  • Fattura dell’agenzia;
  • compromesso registrato;
  • rogito notarile.

Le vostre domande con la mia risposta

Giovanni: nel caso di familiare dell’acquirente dell’immobile che paga le spese ma non è intestatario dell’abitazione, la detrazione è ammessa?
Risposta: NO, solo se la fattura è intestata all’acquirente o a uno degli acquirenti dell’immobile è possibile avere la detrazione perché questa è legata all’acquisto dell’abitazione. Ai fini dell’agevolazione, infatti, è necessario attestare l’acquisto con l’esibizione del rogito.

Lucia: nel caso di acquirente già proprietario di prima casa che acquisti un nuovo immobile nel quale trasferirà la residenza, è ammessa l’agevolazione?
Risposta: SI, anche in questo caso l’agevolazione è ammessa perché la detrazione è concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La nozione è quella rilevante ai fini IRPEF secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Alberto De Franceschi, tributarista

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