economia e politica

Manovra 2024, da pensioni e quota 103 a tredicesima: le misure, la bozza

Novità in tema di pensioni ma anche tredicesime, cedolare e superbonus nella bozza della Manovra 2024 in attesa di arrivare al testo definitivo e, quindi, alla sua approvazione. E dalla nuova versione sparisce intanto la parola ‘pignoramenti’. Ecco alcune delle misure principali stando all’ultima bozza.

Pensioni, torna quota 103: cosa cambia

Torna a quota 103 la possibilità di pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi ma l’assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo, secondo le novità in tema di pensioni contenute nell’ultima bozza della Manovra 2024. Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. In ogni caso, si legge, l’assegno mensile riconosciuto non potrà essere maggiore di quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente. Il governo inoltre lima la rivalutazione delle pensioni pari o inferiori a 5 volte il minimo: gli assegni fino a 2.627 euro lordi infatti saranno indicizzati al costo della vita per l’85%, secondo la bozza che modifica così la percentuale inizialmente prevista e pari al 90%.

Via ‘pignoramenti’ dalla bozza

Via la parola ‘pignoramenti’ e la possibilità di ulteriori passaggi prima di procedere al “recupero coattivo”. Una nuova bozza della Manovra 2024, mette fine al polverone sul caso dei pignoramenti lampo dal conto corrente del debitore. L’articolo 23 sulle modalità per contrastare l’evasione fiscale prevede che “al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute”. “Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa – si legge – e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo”, in conformità con le disposizioni del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003.

Cedolare e superbonus, le novità

Prima di dieci anni e non più entro cinque le spese per le ristrutturazioni non sono detraibili dall’imponibile della tassa del 26% sulle plusvalenze. E’ possibile, inoltre, scalare le spese al 50% “nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione”, si legge nella nuova bozza. Le domande per richiedere il Superbonus vanno presentate entro martedì 31 ottobre. Un decreto del Mef pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine agosto ha fissato dei ‘paletti’ per la misura mandata in soffitta dal governo per gli alti costi sulle finanze pubbliche. Primo, il bonus è riservato alle persone fisiche con reddito Isee inferiore a 15mila euro proprietarie dell’immobile o che abbiano un diritto reale di godimento. Secondo, l’agevolazione vale sulle spese sostenute dal primo gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 per interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nell’ambito del Superbonus, senza però superare il 10% delle spese complessive ammesse allo sconto. Inoltre una terza restrizione stabilisce che la spesa detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.

La misura

La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate e la percentuale di ripartizione sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023. Il pagamento dei contributi verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente che i beneficiari avranno indicato nell’istanza. Per questa misura il governo ha stanziato 20 milioni di euro. Ma se i fondi non bastassero? In questo caso si aprono due strade: se le richieste dovessero superare l’importo disponibile, il contributo verrà assegnato in percentuali ridotte, ma mai inferiori al 10%; se le risorse non fossero sufficienti a coprire neanche il 10% delle richieste, i beneficiari riceveranno ugualmente il 10% dell’importo richiesto e le domande saranno finanziate in ordine cronologico partendo dal primo bonifico effettuato dai contribuenti una volta che il Fisco determinerà gli importi disponibili. Nella nuova bozza della legge di bilancio viene confermato inoltre l’aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per gli affitti brevi.

Tredicesime escluse da taglio cuneo

Il taglio del cuneo fiscale per il 2024 non avrà effetti sulle tredicesime, prevede l’ultima bozza della legge di bilancio laddove si spiega, in merito all’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che è riconosciuto “un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima”. Il taglio del cuneo, inoltre, viene aumentato di un punto percentuale qualora la retribuzione mensile, per tredici mensilità, non superi 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. “Tenuto conto dell’eccezionalità della misura – si legge nel testo – resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

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