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La responsabilità medica

La responsabilità civile riaddebita al responsabile il costo di un danno.

La responsabilità civile del medico può essere sia contrattuale sia extracontrattuale. Il dottore agisce o come professionista che ha stretto un accordo con il privato o come dipendente di una struttura sanitaria. Altre volte, l’urgenza non consente di stipulare un vero contratto e, in tal caso, l’assunzione di responsabilità del dottore deriva da un contatto sociale, cioè dal dato di fatto della richiesta di un servizio medico, che anch’esso dà luogo a responsabilità contrattuale (Cass. 9085/2006).

Al paziente va fatto sottoscrivere il consenso informato, in assenza del quale l’intervento del medico è illecito.

Nella responsabilità extracontrattuale, invece, l’attore deve provare l’evento dannoso, dolo o colpa dell’autore e il collegamento tra il primo e la seconda. Nella responsabilità contrattuale viceversa è il medico convenuto a dover provare che l’inadempimento non gli è imputabile.

La prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando la malattia si manifesta compiutamente con sintomi chiari e univoci. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive invece in cinque anni dall’illecito e non dalla conoscenza del danno.

Al medico non è sufficiente adoperare nella sua prestazione la diligenza media del “buon padre di famiglia”, ma dovrà agire con la competenza e la maestria del professionista accorto, differenti a seconda che l’operazione sia di routine o no: solo se gli interventi sono particolarmente complessi la giurisprudenza consente una limitazione di responsabilità (Cass. 977/1991) e il professionista risponde solo per dolo o colpa grave.

La sentenza Cass. S.U. 577/2008 ha affermato che l’obbligazione del medico e dei professionisti non è un’obbligazione di mezzi, perché tutte le obbligazioni mirano ad un risultato e al buon fine.

Stefano Chiaromanni

Avvocato del Foro di Venezia

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