Cashback in farmacia, con farmaci legittimità dipende da chi gestisce meccanismo
Sulla legittimità dei meccanismi di cashback, e altre forme di premialità, sugli acquisti in farmacia, rispetto alla normativa che vieta l’applicazione sui medicinali di sconti differenziati per fasce di clientela o di operazioni a premio.
Il chiarimento
A fornire il chiarimento è una circolare di Federfarma diffusa in seguito a domande sulla legittimità o meno di sistemi di pagamento elettronici che prevedano meccanismi di cashback. Si concretizzano nella restituzione di parte della somma spesa o nella formazione di un credito spendibile nel circuito degli esercizi convenzionati.
Il parere di Federfarma sul cashback
Secondo Federfarma, “queste situazioni nel caso si riferiscano anche ai farmaci si pongono in contrasto con la prescrizione che impedisce alla farmacia di praticare alla clientela sconti differenziati sui farmaci”. La stessa valutazione vale anche nel caso di raccolta punti.
La differenza
Diverso è se la restituzione avviene con un meccanismo gestito dal titolare della farmacia. “Un ulteriore vantaggio economico per la clientela aderente al circuito in caso di acquisto presso la farmacia”. “Il vantaggio apprezzabile dal cliente è frutto di una scelta del titolare che si risolve in uno sconto differenziato per la fascia di clientela”.
La valutazione
La stessa valutazione vale anche nel caso di raccolta punti. Ma, conclude a circolare, per “eventuali strumenti di fidelizzazione della clientela gestiti direttamente dal farmacista finalizzati a prevedere determinati benefit al raggiungimento di determinate soglie di spesa, resta valido il divieto di escludere gli importi relativi ai farmaci e ai latti formula 1”.