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Agevolazioni per chi va all’università

Rubrica a cura del tributarista Alberto De Franceschi

La lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del Tuir stabilisce il diritto alla detrazione d’imposta per le spese di istruzione universitaria. La detrazione del 19% spetta sulle spese annuali per iscrizione, frequenza ed esami e per la tassa regionale per il diritto allo studio, sia per le università pubbliche che per quelle private, come pure per le università all’estero.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che tra le spese detraibili rientrano anche quelle per ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale, trasferimenti di ateneo, passaggi di corso.

Previso un tetto massimo detraibile per le università private e per le università estere. L’ammontare della spesa viene fissata annualmente da un apposito decreto ministeriale e varia a seconda dell’area tematica del corso e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale in corso.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale.

Per quel che riguarda i corsi di laurea all’estero, ai fini della detrazione delle spese, come chiarito dalle entrate con la circolare 18/2016, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Nel caso di corsi di laurea presso università Pontificie, invece, le spese sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale”. In questo caso la zona geografica di riferimento è individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Anche l’attività di formazione a distanza fornita dalle università telematiche riconosciute dal Ministero è equiparata ad ogni fine alla formazione universitaria tradizionale. Di conseguenza le spese di iscrizione e frequenza danno diritto alla detrazione con gli stessi limiti previsti per le università tradizionali.

Come per altra università non statali per l’importo occorre fare riferimento al tetto fissato annualmente dal decreto ministeriale facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.

Rientrano tra le spese di istruzione universitaria anche i test di accesso alle facoltà.

La detrazione del costo del test è riconosciuta in quanto il test costituisce una condizione indispensabile per l’accesso al corso di istruzione universitaria. Di conseguenza la somma richiesta per poter partecipare alla prova di selezione è a tutti gli effetti un contributo obbligatorio e come tale detraibile.

A questo proposito l’Agenzia delle entrate ha anche chiarito che sono tutte detraibili anche le spese per test a cui non è seguita un’immatricolazione. La spesa può inoltre essere detratta nel caso particolare di sostenimento del test anticipato da parte di studenti iscritti al quarto anno della scuola superiore.

In particolare nel caso di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere. Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Nessuna agevolazione, invece, per la spesa per la partecipazione ai corsi per la preparazione ai test di accesso, in quanto non sono equiparati ai corsi universitari o a quelli di istruzione superiore, e di conseguenza non rientrano tra le voci di spesa detraibili.

Non rientrano, inoltre, tra le spese per le quali si ha diritto alla detrazione come spese di istruzione i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero. Questi contributi, infatti, non rientrano nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” contemplato nell’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir.

Documentazione necessaria

– Attestazione dei pagamenti.

Alberto De Franceschi

Per chi volesse rivolgere domande al tributarista può scrivere a [email protected]

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